Se sei una creativa ti potrà capitare che un negozio ti chieda di poter tenere in mostra dei lavori per poi venderli.
In questi casi è indispensabile preparare un accordo scritto in cui trascrivere quanto già concordato con il negozio; tale accordo scritto (tecnicamente si chiama “scrittura privata”) sarà un vero e proprio promemoria, in cui inserire i seguenti dati basilari:
- nome e riferimenti fiscali delle parti;
- durata dell’esposizione (uno / due mesi dovrebbe essere un buon periodo di prova, anche meno sotto Natale);
- lista degli oggetti, numero e breve descrizione, e relativi prezzi all’ingrosso (cioè, quello che il negozio ti pagherà se e quando venderà gli oggetti – non serve scrivere il prezzo al dettaglio, ossia il prezzo “maggiorato” che il negozio farà pagare al cliente e che include il suo margine di guadagno);
- modalità di pagamento (può essere alla fine del periodo, ogni settimana, ogni 15 giorni etc).
Questo accordo va poi firmato da entrambe le parti.
Se il negozio avrà venduto gli oggetti, solo a quel punto (al momento di essere pagate) bisognerà emettere una ricevuta fiscale (per chi ha p. iva) oppure non fiscale (per chi NON ha p. iva) intestandola al negozio.
Non cambia assolutamente nulla se il negozio è vicino casa oppure lontano: ricorda però di “far viaggiare” insieme alla merce sempre l’elenco degli oggetti, realizzando un DDT – documento di trasporto: basta scrivere su un foglio la data del viaggio / spedizione, un numero progressivo e la lista degli oggetti con il numero dei pezzi.
Se non hai tempo o voglia di preparare l’accordo di CONTO VENDITA, puoi acquistarne un modello cliccando QUI Il documento contiene varie opzioni, facsimili di ricevute e del documento di trasporto, ed è stato preparato e controllato da un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale, di tutela dei processi creativi e di consulenza alle realtà micro-artigianali.
Riproduzione riservata – Avv. Serena Cipolletti